Uso incostituzionale dei DPCM, intervento in Senato del sen. Augussori

Roma, 20 maggio: nel pomeriggio di oggi il senatore Luigi Augussori è intervenuto nell’aula del Senato per ribadire che l’uso dei DPCM come fatto da questo governo è incostituzionale. Di seguito il resoconto stenografico dell’intervento.

VIDEO DELL’INTERVENTO DEL SENATORE

RESOCONTO STENOGRAFICO: “Signor Presidente, la questione di legittimità costituzionale è oggi più che mai rilevante. L’articolo 1 del provvedimento in esame reca infatti un elenco di tutte le misure che possono essere adottate per contenere il contagio e la diffusione del Covid-19. Ebbene, in nome della suprema necessità di tutelare la salute pubblica, nella sua forma collettiva e individuale, è lecito anche limitare le libertà costituzionalmente garantita ma sempre nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla nostra Costituzione. La Carta costituzionale ammette infatti la possibilità di restrizioni della libertà personale nei soli casi e modi previsti dalla legge, come recita l’articolo 13, oltre che limitazioni alla libertà di circolazione per motivi di sanità o di sicurezza, come recita l’articolo 16. L’articolo 13 della Costituzione riconosce la libertà personale come inviolabile e prevede la competenza esclusiva della legislazione ordinaria per la sua disciplina. L’articolo 16, nell’affermare la libertà di poter circolare e soggiornare nel territorio nazionale senza limiti, affida alla legislazione ordinaria la competenza esclusiva per disciplinare le forme di restrizione. Il nodo centrale, colleghi, è proprio questo: la legge ordinaria può intervenire in casi straordinari. La nostra Costituzione ha infatti previsto, all’articolo 77, uno specifico strumento normativo da adottare in condizioni di necessità ed urgenza: il decreto legge. Questo atto è sottoposto, proprio per la sua importanza di intervento in situazioni straordinarie, al vaglio del Capo dello Stato e soprattutto al vaglio del Parlamento, chiamato alla sua conversione. Il Parlamento è il supremo organo legislativo e la Costituzione prevede il suo coinvolgimento nelle situazioni eccezionali, ad esempio per deliberare lo stato di guerra e attribuire al Governo i poteri necessari, come recita l’articolo 78. Citando il presidente della Consulta, vorrei sottolineare che la Repubblica italiana ha attraversato varie situazioni di emergenza e di crisi, dagli anni della lotta armata a quelli più recenti della crisi economico-finanziaria, tutti senza mai sospendere l’ordine costituzionale, ma ravvisando al suo interno gli strumenti idonei a modulare i principi costituzionali in base a specifiche contingenze. Il codice di protezione civile non prevede la deliberazione dello stato di emergenza con una illustrazione preventiva al Parlamento. Pertanto non è dato il potere alle Camere di formulare indirizzi per poter orientare l’azione di Governo, per una questione probabilmente di immediatezza dell’intervento. A maggior ragione, proprio per questo, deve essere coinvolto il Parlamento nelle misure consequenziali allo stato di emergenza. È la Costituzione ad affidare competenza esclusiva alla legislazione ordinaria per disciplinare la limitazione alle libertà, laddove indispensabile. Finora il Presidente del Consiglio ha scelto di intervenire per limitare o addirittura per sopprimere alcune libertà costituzionali attraverso lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una fonte normativa secondaria, di natura regolamentare, che non ha forza di legge. Questa modalità adottata è illegittima e agisce a dispetto del principio della gerarchia delle fonti, che è il fondamento del diritto costituzionale italiano e che prevede una riserva di legge assoluta, con riguardo alle limitazioni della libertà. Il provvedimento in esame risulta illegittimo, perché vuole garantire ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di intervenire sui diritti garantiti dall’articolo 13 della Costituzione, sulla libertà personale, dall’articolo 16, sulla libertà di circolazione, dall’articolo 17, sulla libertà di riunirsi, dall’articolo 18, sulla libertà di associazione, dall’articolo 19, sulla libertà di culto, dagli articoli 33 e 34, sulla libertà di insegnamento e di istruzione, oltre che dall’articolo 41, sulla libertà di iniziativa economica. L’articolo 17 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini la libertà di riunirsi pacificamente: la libertà individuale ad uso collettivo permette il libero scambio di opinioni e di persone e lo sviluppo della collettività. Se un provvedimento amministrativo può limitare la libertà di riunirsi, in nome della suprema tutela della salute pubblica, e se tale provvedimento può essere emanato da una sola persona, senza richiedere un’approvazione da parte del Parlamento, che è l’unico organo rappresentativo della volontà popolare, allora si rischia di compromettere gravemente l’assetto democratico della nostra Repubblica. La conversione del decreto-legge in esame è un precedente pericoloso, in cui si esautora il Parlamento della sua funzione legislativa e rappresentativa e si concentra nelle mani di un solo uomo – con i famosi pieni poteri – la possibilità di emanare provvedimenti restrittivi delle libertà costituzionalmente garantite. Sanare l’illegittimità dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati a partire dal mese di marzo, palesemente incostituzionali, attraverso il decreto-legge in fase di conversione, è di per sé un atto incostituzionale, che vorrebbe elevare la debolezza normativa riconosciuta agli atti amministrativi del Presidente del Consiglio al punto di trasformarli in provvedimenti aventi forza di legge, in grado di incidere su libertà costituzionali, protette dalla riserva di legge della Costituzione. Tutto ciò è manifestamente illegittimo e incostituzionale. (Applausi)”.

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